Introduzione di imballaggi in Germania: i nuovi obblighi
Dal 1° luglio 2022 sono entrati in vigore i nuovi adempimenti previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi VerpackungsG del 2019, applicabili sia alle società tedesche sia alle società europee ed extra‑europee che operano in Germania tramite vendita diretta (online o offline) o tramite marketplace, anche con contratti di fulfilment.
Chi è il produttore e chi deve registrarsi?
È considerato “produttore” – e quindi soggetto all’obbligo di registrazione – la società, con sede in Germania o all’estero (UE o extra‑UE), che per prima immette un imballaggio sul mercato tedesco.
Quali obblighi ha il produttore?
- Obbligo principale: registrazione una tantum sul portale LUCID, che non può essere effettuata per delega e che è disponibile anche in inglese.
- È inoltre necessario concludere un contratto con un operatore per lo smaltimento degli imballaggi, indicando il relativo nominativo in fase di registrazione sul portale.
- Ogni anno la società, o l’eventuale operatore da essa delegato, deve:
- dichiarare quantità e tipologia degli imballaggi commercializzati in Germania;
- presentare la dichiarazione di completezza (Vollständigkeitserklärung) se nell’anno solare precedente è stato superato almeno uno dei seguenti valori soglia:
- vetro: 80.000 kg;
- carta, cartoncino e cartone: 50.000 kg;
- metalli ferrosi, alluminio, plastica, confezioni in cartone per bevande e altri imballaggi compositi: 30.000 kg;
- corrispondere il contributo (imposta/contributo ambientale) sugli imballaggi, calcolato in base a quantità e tipologia degli imballaggi commercializzati in Germania.
Quali imballaggi rientrano nella normativa?
In sintesi, rientrano principalmente i cosiddetti imballaggi B2C, destinati allo smaltimento da parte del consumatore finale, inteso non solo come privato ma anche come ristoratore, amministrazione, ospedale ecc.
L’obbligo di registrazione, per ciascuna società/settore, è definito da un apposito catalogo che, per ciascun prodotto, indica: tipologia di imballaggio, materiale, capacità, caratteristiche e relativi obblighi.
La normativa distingue, tra gli altri, i seguenti tipi di imballaggio (con esempi):
- Imballaggi per la fruizione del prodotto: bicchiere di carta per caffè d’asporto.
- Imballaggi per il trasporto industriale: pallet.
- Imballaggi per spedizione: scatola di cartone destinata al consumatore.
- Imballaggi per prodotti industriali non destinati al consumatore finale: scatola di cartone industriale.
- Imballaggi di vendita: tubetto di dentifricio.
- Imballaggi secondari: scatola del tubetto di dentifricio.
- Imballaggi di vendita per sostanze inquinanti: bomboletta spray.
- Imballaggi riutilizzabili: contenitore riutilizzabile per cibo d’asporto.
- Imballaggi monouso per bevande con vuoto a rendere: bottiglia in vetro con vuoto a rendere.
Sono in genere soggetti a registrazione:
- imballaggi di vendita;
- imballaggi per la spedizione destinati al consumatore finale;
- imballaggi per la fruizione del prodotto e imballaggi secondari, se destinati al consumatore finale.
Dal 1° luglio è inoltre in vigore l’obbligo di registrazione per ogni tipo di imballaggio, a prescindere da quantità e tipologia, e quindi anche per:
- imballaggi per la fruizione del prodotto (solo per questi è ammessa la delega del relativo adempimento al rivenditore/produttore precedente nella filiera);
- imballaggi per il trasporto industriale;
- imballaggi per prodotti industriali non destinati al consumatore finale;
- imballaggi di vendita o secondari non riciclabili;
- imballaggi di vendita per sostanze inquinanti;
- imballaggi riutilizzabili;
- imballaggi monouso per bevande con vuoto a rendere.
Obblighi per chi utilizza imballaggi non soggetti a registrazione
Per gli imballaggi non soggetti a registrazione, i produttori e i distributori dei seguenti imballaggi devono informare gli utilizzatori del loro obbligo di ritiro gratuito:
- imballaggi per il trasporto industriale;
- imballaggi per prodotti industriali non destinati al consumatore finale;
- imballaggi di vendita o secondari non riciclabili;
- imballaggi di vendita per sostanze inquinanti;
- imballaggi riutilizzabili.
L’ultimo rivenditore nella filiera di distribuzione è tenuto a informare il consumatore sulla possibilità di ritiro di tali imballaggi.
Inoltre, produttori e distributori degli stessi imballaggi elencati hanno l’obbligo di documentare materiale e peso degli imballaggi impiegati.
Entro il 15 maggio di ogni anno, le autorità competenti possono visionare la documentazione relativa all’anno precedente. A titolo esemplificativo:
- Anno: [indicare anno]
- Materiale: es. cartone
- Tipo di imballaggio: es. spedizione
- Quantità: 100 kg
- Quantità immessa sul mercato: [dati]
- Quantità ritirata: [dati]
- Quantità riciclata: [dati]
Casi particolari
Vendita a rivenditori in Germania
Se i prodotti sono venduti a un rivenditore in Germania, il produttore deve informare il rivenditore dell’avvenuta registrazione, pena il divieto di distribuzione del prodotto.
Vendita tramite marketplace
Se i prodotti sono venduti tramite marketplace online, anche quando il portale si occupa di stoccaggio e spedizione (contratto di fulfilment), il produttore deve informare il marketplace dell’avvenuta registrazione. Il marketplace non è responsabile degli adempimenti.
Dal 1° luglio 2022 sono comunque a carico del produttore anche gli imballaggi utilizzati dal marketplace o dall’operatore di fulfilment per la spedizione (es. scatola Zalando / Amazon).
Inoltre, dal 2022 alcuni prodotti non possono più essere commercializzati (ad esempio bastoncini cotonati in plastica monouso, bottiglie con tappo in plastica rimovibile) e, per determinati prodotti in plastica, sono previsti nuovi obblighi di etichettatura dell’imballaggio, con indicazioni su composizione e modalità di smaltimento.
Il nostro Studio vi assiste nell’individuare l’eventuale obbligo di registrazione e nella gestione amministrativa degli adempimenti, con il supporto della nostra società di servizi Altea GmbH.
