Il licenziamento del dirigente nel diritto tedesco

Il dirigente nell’ordinamento italiano è colui che possiede un ampio margine decisionale in campo operativo organizzativo in condizioni di sostanziale autonomia nell’ambito dell’azienda tanto da essere definito un " alter ego " dell’imprenditore.

Il diritto tedesco non conosce una definizione di dirigente speculare, anzi suddivide l'attività tipica di un dirigente del diritto italiano in ben due ruoli societari, il Leitender Angestellter e il Geschäftsführer.

Il Leitender Angestellter presenta tutte le caratteristiche di un lavoratore dipendente, ma è dotato di maggiore autonomia decisionale e soprattutto del potere di assumere e licenziare il personale.

L'equiparazione ad un lavoratore dipendente fa sì che in presenza dei requisiti richiesti dalla legge il Leitender Angestellter sia protetto in materia di licenziamento alla stregua di un lavoratore subordinato. Il datore di lavoro può, infatti, procedere ad un’interruzione istantanea del rapporto di lavoro, in presenza di "giusta causa", o ad una interruzione del rapporto di lavoro ordinaria, garantendo al lavoratore il termine di preavviso stabilito dalla legge.

L'efficacia giuridica del licenziamento dipende, tuttavia, dalla presenza di una giusta causa, per il quale sul datore di lavoro ricadrà l'onere della prova, e l'impossibilità di un repêchage, ovvero la possibilità di adibire il lavoratore ad un'altra mansione all'interno dell'impresa.

A tutela degli interessi della società, la norma tedesca prevede la possibilità per la stessa, in assenza di licenziamento giustificato, di richiedere al giudice la determinazione di un emolumento una tantum sostitutivo del termine di preavviso e quindi interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro con il Leitender Angestellter (Auflösungsantrag).

Il Geschäftsführer è dotato del potere di rappresentanza legale della società e di coordinamento della stessa. Può essere sia un dipendente della società sia un soggetto terzo. Qualora la società conferisca il potere direzionale ad un proprio dipendente, allora il Geschäftsführer godrà in materia di licenziamento delle tutele riconosciute ai lavoratori subordinati in presenza dei requisiti di legge.

Se l'attività direzionale viene, invece, assegnata ad un soggetto terzo, quest'ultimo collaborerà con la società sulla base di un contratto di prestazione di servizi.

La normativa tedesca prevede in materia di licenziamento una tutela ben più scarna rispetto a quella tipicamente prevista in Italia nei contratti collettivi per dirigenti dei vari settori. Infatti, il rapporto di collaborazione potrà essere sciolto in qualsiasi momento previa l'osservazione del termine di preavviso previsto dalla legge. Nella prassi contrattuale si tutela il Geschäftsführer in caso di licenziamento mediante l'inserimento di apposite clausole o la determinazione di un emolumento di fine rapporto (Abfindung). Ciò è tuttavia rimesso alla libertà contrattuale delle parti non essendo previsto nessun obbligo in tal senso secondo la normativa tedesca.

La maggiore autonomia riconosciuta nel diritto tedesco a figure dirigenziali nell’organizzazione d’impresa sia sul piano operativo che decisionale rispetto ad un lavoratore ordinario è, dunque, di regola controbilanciata da una inferiore tutela sul piano giuridico in sede di licenziamento. Queste differenze si consolidano all’interno di un ordinamento giuridico maggiormente liberista in materia di tutela dei lavoratori come quello tedesco.

Il licenziamento del dirigente nel diritto tedesco