Recupero crediti in Germania
Il recupero crediti in Germania è caratterizzato da procedimento d'ingiunzione che consente ai creditori di ottenere in modo rapido ed economico un titolo esecutivo necessario per l'esecuzione forzata (c.d. Mahnverfahren).
I. Il sollecito di pagamento (c.d. Mahnschreiben)
Il recupero crediti in Germania inizia sempre con l'invio di un sollecito extragiudiziario di pagamento, sia che il credito sia vantato nei confronti di un privato sia di una società,
L'invio di un sollecito di pagamento da parte di uno studio legale tedesco, in base alla nostra esperienza, aumenta del 30-35% le possibilità che il debitore saldi il proprio debito.
II. Il procedimento d'ingiunzione (c.d. Mahnverfahren)
In caso di mancato pagamento, il sistema giuridico tedesco prevede un procedimento d'ingiunzione che consente ai creditori di ottenere in modo rapido ed economico un titolo esecutivo necessario per l'esecuzione forzata.
Il procedimento di ingiunzione si avvia mediante ricorso e richiede che il credito vantato presenti i seguenti requisiti:
- si deve trattare di un credito pecuniario;
- il credito deve essere esigibile, ovvero il debitore è in mora con il pagamento;
- il credito deve essere quantificabile, ovvero esprimibile in una somma concreta;
- il creditore deve poter identificare chiaramente il debitore e indicare l'indirizzo valido ai fini della notifica.
Al ricorso non deve essere allegata alcuna prova scritta a fondamento del credito che si intende far valere.
Il procedimento d'ingiunzione si presenta più semplice, più rapido e meno costoso, rispetto ad un'azione legale.
Esso si svolge in gran parte tramite moduli, facilmente compilabili, in cui il richiedente deve inserire soltanto l'importo del credito, il nome e l'indirizzo del debitore e il motivo del credito. Il tribunale verifica unicamente la completezza dei dati forniti e non l'effettiva esistenza del credito rivendicato; non si svolgono udienze o assunzioni di prove, quindi il procedimento è notevolmente più rapido. Anche le spese giudiziarie sono inferiori rispetto a quelle di un normale procedimento giudiziario.
Dal punto di vista strutturale, il procedimento di ingiunzione si articola in due fasi:
Ingiunzione di pagamento (c.d. Mahnbescheid)
Il procedimento d'ingiunzione inizia con il deposito di un ricorso del creditore. Sulla base di tale richiesta il tribunale accerta l’esistenza dei presupposti ed emette il decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo verrà notificato direttamente dal tribunale al debitore. Una volta perfezionata la notifica, il debitore avrà a disposizione 2 settimane per poter presentare opposizione (c.d. Widerspruch).
In caso di opposizione, il procedimento di ingiunzione di pagamento viene chiuso. Il creditore deve quindi adire le vie legali per far valere il proprio credito nell'ambito di un procedimento civile contenzioso.
Atto di precetto ed esecuzione forzata (c.d. Vollstreckungsbescheid)
Se il debitore non presenta opposizione e non paga il credito, il creditore può richiedere entro 6 mesi dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento al debitore l'emissione di un titolo esecutivo (c.d. Vollstreckungsbescheid).
Il tribunale emette il titolo esecutivo e provvede alla notifica al debitore. A far data dalla notifica, il debitore ha un termine perentorio di 2 settimane per presentare opposizione.
In caso di opposizione la procedura d'ingiunzione si conclude e il fascicolo della causa viene trasferito al tribunale competente per territorio e valore, presso il quale la causa potrà essere portata avanti dalle parti.
Se il debitore non presenta opposizione al titolo esecutivo, il creditore otterrà un titolo definitivo con cui avviare l'esecuzione forzata per realizzare il proprio credito mediante il pignoramento dei conti bancari o di altri beni del debitore.
III. La durata del procedimento d'ingiunzione
La durata di una procedura di ingiunzione dipende da diversi fattori, in particolare dal tempo di reazione del debitore e dai tempi di elaborazione del tribunale competente. Di norma, può essere completata entro 2 o 3 mesi, a condizione che il debitore non presenti opposizione e che il creditore presenti rapidamente la richiesta di emissione di un titolo esecutivo.
