Operazioni a catena e triangolazioni in Germania: rischi, soluzioni e procedure in ambito IVA
1. La situazione di partenza
Le società che vendono sul mercato tedesco sono spesso esposte al rischio di contestazioni in ambito IVA per mancanza di analisi dell'operazione e compliance fiscale. Questo vale sia per chi agisce dall'Italia verso clienti o rivenditori tedeschi sia in caso di gestione tramite una propria controllata in Germania.
I motivi risiedono in catene di fornitura europee ed extra-europee sempre più complesse, che coinvolgono numerose società e soprattutto diversi Paesi per ottimizzare i costi e rendere più efficienti le forniture. In questi casi non è sempre chiaro alle società quale sia la catena completa di fornitura e quale sia il percorso della merce e questo rende difficile identificare i punti deboli e i rischi delle operazioni.
In particolare, spesso si configurano operazioni come triangolazioni comunitarie, triangolazioni verso Paesi extra UE, quadrangolazioni e altro tipo di operazioni a catena. Dal momento che queste sottostanno a determinati adempimenti dichiarativi e formali, soprattutto in caso di esenzione IVA, i controlli delle autorità fiscali anche in collaborazione con altri Paesi UE sono rigorosi e ormai prassi consolidata.
Tali operazioni comportano frequentemente la necessità di identificazione IVA di una delle società intermediarie. Ciò rappresenta però un rischio per tutte le società restanti coinvolte nella catena; l'amministrazione fiscale può, infatti, presupporre che queste siano a conoscenza della presenza degli altri attori e dunque del mancato rispetto degli adempimenti o del mancato versamento di IVA.
In Germania, così come a livello europeo, si riconosce in caso di mancata due diligence o segnali di rischio il diritto delle autorità fiscali a rivalersi nei confronti di altri operatori all'interno della catena di fornitura per il mancato rispetto degli adempimenti.
Facendo un passo indietro, vediamo innanzitutto quali sono le regole ed interpretazioni normative da applicare operando in Germania.
2. Esempi dalla prassi
a) Triangolazione con spedizione sul territorio nazionale
La gestione risulta ad esempio diametralmente diversa rispetto all'Italia nel caso di una triangolazione con spedizione sul territorio nazionale:
Esempio: fornitore tedesco A di una società italiana B consegna direttamente al cliente tedesco C della società stessa.
In questo caso è previsto per la società italiana obbligo di identificazione ai fini IVA in Germania e applicazione di IVA locale 19% nella propria fattura di vendita.
Non è corretto il recupero dell'IVA eventualmente applicata dal fornitore tramite procedura di rimborso per società non identificate, anzi in caso di accertamento i rimborsi dovranno essere restituiti e il credito IVA dichiarato e compensato con l'IVA sulla rispettiva vendita. L'operazione si considera realizzata interamente sul territorio tedesco, ma non è previsto un reverse-charge per fornitura di merce che si trovi già sul territorio nazionale.
b) Triangolazioni intracomunitarie
Nell'ambito delle triangolazioni intracomunitarie, ossia di operazioni che prevedono tre soggetti con sede in tre Paesi differenti dell'UE e spedizione diretta di una merce dal primo al terzo soggetto, invece, è possibile evitare l'identificazione IVA del soggetto intermediario nell'operazione ed emettere entrambe le fatture di vendita con esenzione IVA. Oltre, tuttavia, ai normali adempimenti di una cessione intracomunitaria (controllo partita IVA, documentazione che attesti il trasporto della merce), vi sono obblighi dichiarativi distinti in fattura, in dichiarazione IVA e Intrastat tedesca come operazione triangolare.
Laddove questi obblighi non vengano rispettati, si può in alcuni casi intervenire con una rettifica, ma nel peggiore dei casi è possibile che l'amministrazione fiscale richieda versamento di IVA per triangolazione gestita in modo errato o incompleto.
Esempio: la sentenza della Corte Europea del 2022 "Luxury Trust Automobil GmbH" ha chiarito che una dicitura incompleta nella fattura di triangolazione ("operazione triangolare" senza riferimento all'inversione contabile) rende l'operazione imponibile IVA anche in caso di gestione corretta delle dichiarazioni e restanti adempimenti, senza possibilità di rettifica.
c) Operazione triangolare extra-UE
È fondamentale notare che le disposizioni dell'operazione triangolare comunitaria non valgono nel momento in cui la merce parta o arrivi in un Paese extra-UE. In questo caso si fa normalmente riferimento alle disposizioni generali sulle operazioni a catena, che prevedono un'imponibilità IVA nel Paese da cui la merce parte o nel Paese di arrivo a seconda dell'organizzazione del trasporto. L'operatore, che sottoscrive il contratto con la società di spedizione e se ne assume il rischio, potrà emettere fattura in esenzione IVA. L'operazione precedente o successiva sarà imponibile nel luogo in cui la merce viene presa in carico.
Ipotizzando una vendita da società italiana alla propria controllata tedesca con esportazione dall'Italia verso gli Stati Uniti, questo significherebbe che la controllata tedesca che organizza il trasporto può emettere fattura di esportazione, ma l'operazione dalla società italiana alla tedesca è imponibile IVA in Italia.
3. Approcci risolutivi
Vediamo quindi quali sono i metodi più utilizzati per semplificare le operazioni e come procedere in caso di errore.
La regolamentazione fiscale spesso non va di pari passo con le esigenze commerciali: per una corretta compliance si rende dunque necessaria una semplificazione delle catene di fornitura. Le forme più diffuse di semplificazione sono:
- due operazioni di trasporto distinte che impongono la riclassificazione delle operazioni come cessioni intracomunitarie o esportazioni singole; oppure
- l'eliminazione di uno dei soggetti dalla catena di fornitura tramite riconoscimento di una fee o di una provvigione e non più di acquisto e rivendita della merce.
4. Il ravvedimento operoso IVA in Germania
Nel caso in cui un'operazione gestita in modo errato venga segnalata in fase di bilancio o revisione, ossia non venga identificata nell'ambito di un accertamento fiscale verso la propria società o una società della catena di fornitura, vi è la possibilità di presentare una cosiddetta autodenuncia al fisco con la quale si dichiara l'operazione, si rettifica la fattura corrispondente e si versa l'importo IVA dovuto oppure si richiede compensazione.
In questo caso saranno da versare sanzioni di importo generalmente ridotto e interessi pari allo 0,15% mensile sull'importo IVA. Se vi sono i presupposti indicati, non vi saranno conseguenze per l'amministrazione della società; diversamente, il fisco aprirà un procedimento formale di evasione fiscale nei confronti degli amministratori che generalmente si conclude con il versamento di una sanzione commisurata al reddito e alla gravità della violazione.
5. Prescrizione
In caso di mancato versamento di IVA, vale a dire per le imprese in regime di evasione fiscale, valgono i seguenti termini di prescrizione:
- per l'emissione del relativo provvedimento fiscale: 10 anni con decorrenza dall'anno d'imposta;
- per l'apertura di un procedimento penale: 5 anni con decorrenza dal termine ultimo utile per il deposito della dichiarazione fiscale o dalla data di effettivo deposito (salvo gravità particolare o apertura di un contenzioso).
Esempio: per IVA non versata per l'anno 2020 possono essere emessi provvedimenti dal fisco tedesco fino al 31.12.2030 e possono essere aperti procedimenti penali fino al 31.08.2027 (termine ultimo per la dichiarazione IVA 31.08.2022).
In caso di rettifica di dichiarazione errata, salvo dolo, vale un termine di prescrizione ridotto. Inoltre, per il periodo fino al 2023 è possibile eventualmente usufruire di deroghe per operazioni triangolari e a catena ai sensi della circolare del ministero tedesco delle finanze del 25 aprile 2023.
Alla luce delle differenze di applicazione delle normative europee e delle conseguenze rilevanti in caso di errore sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista amministrativo per le operazioni di rettifica, è opportuno interpellare per operazioni regolari oppure di importo significativo consulenti locali esperti del sistema tedesco e coordinarsi con i consulenti italiani ed eventualmente clienti e fornitori coinvolti per una gestione uniforme dell'operazione.
Il team di Altea GmbH affianca le imprese italiane nell'espansione in Germania, offrendo consulenza su fiscalità, gestione IVA e adempimenti locali legati alle operazioni transfrontaliere. Per approfondimenti legali specifici in materia di diritto commerciale e contrattualistica internazionale, lo studio Altea Lex fornisce assistenza dedicata alle aziende che operano con partner e clienti in Germania.
